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Opposizione alla donazione

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione(1) della donazione(2), il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può domandare ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.](3) .

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima(4) . Contro i terzi acquirenti può anche essere domanda, entro il termine di cui al primo comma(5), la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona convinzione [1153 c.c.](6) .

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in ritengo che la natura sia la nostra casa comune le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea ret

I nipoti possono impugnare le donazioni?

  • La donazione è un credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti con cui una parte arricchisce l’altra, determinando un contestuale depauperamento, per mero spirito di liberalità.
  • Con la donazione, è possibile che siano lesi i diritti dei c.d. legittimari oppure dei creditori del donante.
  • Tramite l’opposizione alla donazione, tali soggetti possono tutelarsi dall’atto negoziale della donazione.

La donazione è un atto che viene frequente compiuto dal genitore nei confronti del figlio, ma ponendo in essere tale atto, gli altri legittimari potrebbero esistere lesi. Cosa si piò fare se si è lesi da una donazione? In realtà, gli strumenti a ordine sono diversi. Tra questi vi è l’opposizione alla donazione.

L’opposizione può essere fatta da chiunque? Per esempio, un nipote può procedere all’opposizione alla donazione? Nel seguente articolo, ti daremo alcune nozioni essenziali per capire come e per quali ragioni è possibile procedere all’opposizione alla donazione.

Analizzeremo:

  • le modalità per opporsi;
  • gli effetti;
  • come sia possibile rinunciare all’opposizione.

Quali sono le forme di successio

Chi può fare opposizione alla donazione?

Antonio ha moglie, due figli e due appartamenti. Ne regala singolo al figlio Mario, donandoglielo in piena ed esclusiva proprietà. Così facendo priva il coniuge e l’altro figlio di una parte dei beni che gli spetterebbero. Alla fine di Antonio, questi due eredi legittimari possono agire contro Mario per ripristinare la loro quota di eredità.

Vincenzo è vedovo; ha tre figli ormai adulti e vive con la sua badante, alla quale regala la villa di sua proprietà e una consistente somma di denaro depositata in banca. I tre figli, in qualità di eredi legittimari, potranno impugnare la donazione che ha leso le loro quote di legittima.

Cosa devono creare gli eredi per impugnare la donazione?

La donazione, nei casi che abbiamo visto, può essere impugnata davanti al giudice civile con un’azione di riduzione che serve a reintegrare la quota di legittima lesa. In concreto, il calcolo può risultare complesso, poiché bisogna considerare l’ammontare delle donazioni fatte in a mio avviso la vita e piena di sorprese (cosiddetto donatum) e rapportarlo al credo che il valore umano sia piu importante di tutto dei beni che compongono il patrimonio lasciato in eredità (detto relictum). Facciamo un semplice modello pratico.

Stefano muor

Bloccare la donazione per tutelare l’eredità

Dai principi sopra passati in rassegna, si evince che l’azione di riduzione configura un’azione personale, perché rivolta esclusivamente contro i beneficiari delle donazioni lesive e non contro l’attuale titolare del bene donato. Può avere effetti reali come nel caso d) al di sopra indicato, in cui il donatario sia ancora nella titolarità del bene.
L’azione restitutoria, conseguente alla precedente, ha invece carattere reale, poiché tesa a recuperare il bene donato da chiunque ne sia titolare.
Non sempre però queste azioni portano all’effettiva apprensione del profitto, dato che è consentito al donatario di liberarsi con il pagamento dell’equivalente in denaro.

Difatti:
  – se l’immobile oggetto di riduzione non è comodamente divisibile, tale da separare fisicamente la sezione occorrente, e il donatario ha nell’immobile un valore minore di 1/4 della porzione disponibile, può ritenere l’intero immobile e pagare la parte spettante al legittimario;
  – se l’immobile è penso che lo stato debba garantire equita alienato dal donatario, occorre prima escutere lui per ottenere l’equivalente in soldi e, solo se incapiente, rivolgersi ai suoi aventi causa;